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Sez. U, Sentenza n. 6767 del 05/05/2003 (Rv. 562612 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Rapporti previdenziali - Controversia tra ente previdenziale ed ente pubblico non economico per il pagamento dei relativi contributi - Contestazione della sussistenza di rapporti di lavoro subordinato - Qualificabilità della questione come questione pregiudiziale risolvibile in via incidentale - Conseguenze - Giurisdizione del giudice ordinario - Limiti.
Stato
decisa il 2003-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562612-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI

Qualora venga dedotto in giudizio l'omesso versamento di contributi assicurativi obbligatori (con le relative somme accessorie), vantati da un istituto previdenziale nei confronti di un ente pubblico non economico in relazione a pretesi rapporti di lavoro subordinato instaurati con tale ente, la causa deve essere decisa dal giudice ordinario, dovendosi distinguere, in base al titolo, ai soggetti e al contenuto, tra il rapporto previdenziale e quello di pubblico impiego la cui cognizione, relativamente alle fattispecie in cui non trovi applicazione, ai fini della determinazione della giurisdizione, la nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993 e, successivamente, di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, è attribuita invece alla giurisdizione del giudice amministrativo. Nè in senso contrario assume rilevanza il fatto che da parte dell'ente pubblico sia contestata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, dal momento che la relativa questione pregiudiziale è pure riservata all'accertamento del giudice della causa pregiudicata - da compiersi, ai sensi dell'art. 34 cod. proc. civ., solamente in via incidentale, - salvo che taluna delle parti, che dimostri di avervi un concreto interesse che trascenda quello immediato alla risoluzione della controversia, non chieda una pronuncia con efficacia di giudicato sulla specifica questione (nel qual caso si configura l'esistenza di una causa pregiudiziale, che deve essere devoluta al giudice amministrativo, nel necessario contraddittorio con tutti i soggetti ai quali è stata riferita l'omissione contributiva dedotta in giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)