Sez. U, Sentenza n. 756 del 12/11/1999 (Rv. 531030 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Rapporti previdenziali - Controversia tra ente previdenziale ed ente pubblico non economico per il pagamento de relativi contributi - Contestazione della sussistenza di rapporti di lavoro subordinato - Qualificabilità della questione come questione pregiudiziale risolvibile in via incidentale - Conseguenze - Giurisdizione del giudice ordinario - Limiti - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
Qualora venga dedotto l'omesso pagamento di contributi assicurativi obbligatori e delle relative somme accessorie, vantati da un istituto previdenziale nei confronti di un ente pubblico non economico in relazione a pretesi rapporti di lavoro subordinato instaurati con tale ente, la causa deve essere decisa dal giudice ordinario, dovendosi distinguere, in base al titolo, ai soggetti e al contenuto, tra il rapporto previdenziale e quello di pubblico impiego, la cui cognizione (relativamente alle fattispecie in cui non trovi applicazione ai fini della giurisdizione la nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993 e al D.Lgs. n. 80 del 1998) è attribuita invece alla giurisdizione del giudice amministrativo. Nè in senso contrario assume rilevanza la sola circostanza che sia contestata da parte dell'ente pubblico la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, poiché anche la relativa questione pregiudiziale è riservata all'accertamento del giudice della causa pregiudicata - da compiersi peraltro, a norma dell'art. 34 cod. proc. civ., solamente in via incidentale -, salvo che taluna delle parti, che dimostri di averne un concreto interesse che trascenda quello immediato alla risoluzione della controversia, non chieda una pronuncia con efficacia di giudicato sulla questione specifica (nel qual caso si configura l'esistenza di una causa pregiudiziale, devoluta al giudice amministrativo, nel necessario contraddittorio con tutti i soggetti ai quali si è riferita l'omissione contributiva dedotta in giudizio). (Nella specie la Corte regolatrice ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, poiché nessuna delle parti aveva formulato nel giudizio di merito tale specifica richiesta; peraltro la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo relativamente alle cause promosse dai lavoratori interessati - e dal giudice di merito riunite a quella previdenziale - ai fini dell'accertamento della sussistenza di rapporti di lavoro subordinato con l'ente pubblico).
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)