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Sez. 1, Sentenza n. 4878 del 08/08/1988 (Rv. 459699 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RIMBORSI - IN GENERE - DOMANDA - PRESENTAZIONE ALL'UFFICIO DELLE IMPOSTE - MANCATA TRASMISSIONE ALL'INTENDENTE DI FINANZA - SILENZIO-RIFIUTO - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459699-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RIMBORSI - IN GENERE - DOMANDA - PRESENTAZIONE ALL'UFFICIO DELLE IMPOSTE - MANCATA TRASMISSIONE ALL'INTENDENTE DI FINANZA - SILENZIO-RIFIUTO - CONFIGURABILITÀ.*

In tema d'imposte sul reddito, e qualora il contribuente, in relazione a versamenti diretti per autoliquidazione, che assuma indebitamente effettuati, presenti istanza di rimborso non all'intendente di finanza, come previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, ma all'ufficio delle imposte, quest'ultimo è tenuto a trasmettere l'istanza all'intendente, in conformità delle regole di collaborazione nel rapporto tra organi della stessa amministrazione, restando configurabile, in difetto, un silenzio-rifiuto del rimborso medesimo, impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie. (nella specie la S.C. ha ritenuto preclusa la questione, sollevata dall'amministrazione nella discussione orale, della decadenza per essere stata presentata l'istanza di rimborso dopo la scadenza del termine di diciotto mesi previsto dall'art. 38 cit.).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)