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Sez. 5, Sentenza n. 4773 del 27/02/2009 (Rv. 606980 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - MODALITÀ | Istanza di rimborso - Presentazione ad organo territorialmente incompetente - Effetti - Idoneità ad impedire la decadenza - Sussistenza - Formazione del silenzio rifiuto - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2009-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606980-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - MODALITÀ

In tema di rimborso delle imposte sui redditi, disciplinato dall'art. 38, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la presentazione di un'istanza di rimborso ad un organo diverso da quello territorialmente competente a provvedere costituisce atto idoneo non solo ad impedire la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, ma anche a determinare la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile dinanzi al giudice tributario, sia perché l'ufficio non competente (quando non estraneo all'Amministrazione finanziaria e, nella specie, coincidente con una diversa direzione regionale) è tenuto a trasmettere l'istanza all'ufficio competente, in conformità delle regole di collaborazione tra organi della stessa Amministrazione, sia alla luce dell'esigenza di una sollecita definizione dei diritti delle parti, ai sensi dell'art. 111 Cost.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Legge 18/03/1968 num. 249 art. 5, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)