Sez. 1, Sentenza n. 7049 del 22/06/1995 (Rv. 493008 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE - IN GENERE | Pagamento in debito di un tributo - Rimborso - Controversia relativa - Decisione della commissione tributaria - Dispositivo - Comunicazione all'Intendenza di Finanza - Termine per l'impugnazione - Decorrenza - Deduzione in primo grado - Redazione da parte dell'ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette - Irrilevanza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario e con riguardo a controversia per il rimborso del pagamento di un tributo che il contribuente assume indebito (nella specie rimborso di ritenute I.R.P.E.F. operate dall'INAIL sull'indennità integrativa speciale), la comunicazione all'Intendenza di Finanza del dispositivo della decisione della commissione tributaria fa decorrere il termine per l'impugnazione, stabilito dall'art. 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, quand'anche, dopo la ricezione della copia del ricorso da parte dell'ufficio predetto, le deduzioni da far pervenire alla Commissione tributaria di primo grado siano state redatte dall'Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette, atteso che la legittimazione a stare in giudizio per detto tipo di pretese spetta unicamente all'Intendenza di Finanza, come si desume dagli artt. 38 e 39 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 in materia di riscossione delle Imposte Dirette, che conferisce a questo organo tanto la competenza a procedere all'eventuale correzione di errori materiali ed a provvedere ai necessari rimborsi, quanto la legittimazione passiva nei ricorsi contro il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione sulle istanze di rimborso.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)