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Sez. 1, Sentenza n. 5376 del 19/06/1987 (Rv. 453967 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - MALA GESTIO - DEDUZIONE DA PARTE DEL DANNEGGIATO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453967-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - MALA GESTIO - DEDUZIONE DA PARTE DEL DANNEGGIATO - INAMMISSIBILITÀ.*

Nell'Assicurazione della responsabilità civile l'obbligazione dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo all'assicurato è distinta ed autonoma rispetto all'obbligazione di risarcimento cui quest'ultimo è tenuto nei confronti del danneggiato, il quale, a differenza di quanto si verifica nell'ambito della speciale disciplina della responsabilità derivante dalla circolazione stradale, non ha Azione diretta nei confronti dell'assicuratore, non sussistendo alcun rapporto giuridico immediato tra danneggiato ed assicuratore. Ciò comporta che nel caso in cui l'assicuratore abbia assunto la gestione diretta della lite l'addebito di mala gestio con le sue implicazioni (es. Responsabilità dello assicuratore oltre i limiti del massimale di polizza) non può essere mosso all'assicuratore dal danneggiato atteso che l'unico soggetto legittimato a farlo è l'assicurato. (V 2332/71, mass n 353205).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)