Sez. 3, Sentenza n. 2332 del 20/07/1971 (Rv. 353205 - 01)
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - NATURA - CONTRATTO A FAVORE DI TERZO - ESCLUSIONE - DISTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DELL'ASSICURATORE VERSO L'ASSICURATO DA QUELLA DI QUEST'ULTIMO VERSO IL TERZO DANNEGGIATO.*
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - NATURA - CONTRATTO A FAVORE DI TERZO - ESCLUSIONE - DISTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DELL'ASSICURATORE VERSO L'ASSICURATO DA QUELLA DI QUEST'ULTIMO VERSO IL TERZO DANNEGGIATO.*
Nell'Assicurazione della responsabilita civile l'obbligazione dello assicuratore, relativa al pagamento dell'indennizzo all'assicurato, e distinta ed autonoma rispetto all'obbligazione di risarcimento cui quest'ultimo e tenuto nei confronti del danneggiato, il quale, pertanto, non ha Azione diretta contro l'assicuratore. Non sussistendo, quindi, alcun rapporto giuridico immediato fra il danneggiato e l'assicuratore, la suddetta Assicurazione non costituisce un contratto a favore di terzo. (V 2465'69, mass n 341982' 1814'67, mass n 328702).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)