Sez. U, Sentenza n. 458 del 20/06/2000 (Rv. 537767 - 01)
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - GIURISDIZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - PROCEDIMENTO | Atto di riassunzione - Notifica personale alle parti non costituite - Art. 125 disp.att. cod.proc.civ. - Applicabilità.
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - GIURISDIZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - PROCEDIMENTO
Nel processo dinanzi al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, poiché il R.D. n. 1775 del 1933 non regola espressamente le modalità di notificazione dell'atto riassuntivo alla parte non costituita, le medesime, in virtù del rinvio operato dall'articolo 208 dello stesso R.D., sono disciplinate dall'articolo 125 disp.att. cod.proc.civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 154, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 208, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)