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Sez. U, Sentenza n. 10245 del 01/12/1994 (Rv. 488935 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO | Atto di riassunzione - Notifica personale alle parti non costituite - Elezioni di domicilio - Notifica presso il domiciliatario - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488935-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO

L'art. 125 disp. att. cod. proc. civ., ove stabilisce, all'ultimo comma, che l'atto di riassunzione deve essere notificato personalmente alle parti non costituite, fa riferimento alle norme in genere sulla notificazione alle parti, tra cui rientra quella dell'art.141 cod. proc. civ. che, nel caso di elezione di domicilio, prevede la notificazione presso il domiciliatario, la quale costituisce così uno dei modi - in concorrenza con gli altri indicati dagli artt. 138 e 139 cod. proc. civ. - in cui la notificazione può essere compiuta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)