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Sez. U, Sentenza n. 23837 del 23/12/2004 (Rv. 581016 - 01)

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - COMPETENZA IN GRADO D'APPELLO - PROCEDIMENTO | Nuove eccezioni in appello - Proponibilità - Disciplina applicabile - Rinvio dell'art. 208 del r.d. n. 1775 del 1933 al codice di procedura civile - Portata - Novella al codice del 1990 - Giudizi pendenti - Norma transitoria - Applicabilità.
Stato
decisa il 2004-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581016-01

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - COMPETENZA IN GRADO D'APPELLO - PROCEDIMENTO

Nel procedimento di secondo grado davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche avverso pronuncia del tribunale regionale, in mancanza di una norma che espressamente disciplini i limiti del "novum" in appello, si applicano, in forza del rinvio contenuto nell'art. 208 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, le regole del codice di procedura civile, e pertanto, nei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, per effetto della norma transitoria dell'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, quella dettata dal testo originario dell'art. 345 cod. proc. civ., che consente la proposizione di nuove eccezioni in appello, e quindi la riproposizione di quelle tardivamente formulate in primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 208, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)