Sez. 1, Sentenza n. 8895 del 09/04/1985 Ud. (dep. 11/10/1985) Rv. 170660 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - CIRCOSTANZA AGGRAVANTE SPECIFICA DELLA QUANTITÀ INGENTE DI CUI ALL'ART. 74, SECONDO COMMA LEGGE 685/75 - NOZIONE - FATTISPECIE: SPACCIO DI UN CHILOGRAMMO DI COCAINA.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - CIRCOSTANZA AGGRAVANTE SPECIFICA DELLA QUANTITÀ INGENTE DI CUI ALL'ART. 74, SECONDO COMMA LEGGE 685/75 - NOZIONE - FATTISPECIE: SPACCIO DI UN CHILOGRAMMO DI COCAINA.*
Ai fini dell'applicabilità della circostanza aggravante specifica, di cui all'art. 74, secondo comma legge 22 dicembre 1975, n. 685, qualora il fatto riguardi quantità ingenti di sostanze stupefacenti, non si richiede un quantitativo immenso, bensì una grande quantità di droga, valutata obiettivamente nel suo complesso, non essendo consentita una suddivisione pro quota dei singoli compartecipi, e commisurata non solo al peso, ma alle caratteristiche merceologiche della sostanza e al numero di dosi estraibili in grado di soddisfare le domande di un notevole numero di tossicodipendenti e per un periodo di consumo piuttosto lungo. (fattispecie relativa ad annullamento di decisione che aveva escluso la circostanza aggravante in ordine allo spaccio di un chilogrammo di cocaina, da cui si potevano estrarre seimila dosi). (V mass n 166196; (V mass n 167478; (V mass n 167874).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 74 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)