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Sez. 3, Sentenza n. 4640 del 18/07/1986 (Rv. 447371 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - MUTAMENTO DELLA ORIGINARIA DESTINAZIONE DEL FONDO DA PARTE DEL MEZZADRO O COLONO - INADEMPIMENTO DI RILEVANTE ENTITÀ.*
Stato
decisa il 1986-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447371-01

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - MUTAMENTO DELLA ORIGINARIA DESTINAZIONE DEL FONDO DA PARTE DEL MEZZADRO O COLONO - INADEMPIMENTO DI RILEVANTE ENTITÀ.*

L'art. 6 della legge n. 765 del 1964 - applicabile anche ai contratti di Colonia parziaria in forza del richiamo operato dallo art. 12 di tale legge - nel prevedere che il mezzadro o il colono collabora con il concedente nella direzione dell'impresa e che le parti devono concordare le decisioni di rilevante interesse secondo le esigenze della buona tecnica agraria, non ha inteso attribuire al mezzadro o colono alcuna autonomia decisionale, conseguenza l'esecuzione da parte del colono - all'insaputa o contro la volontà del concedente - di lavori od operazioni che comportino un mutamento dell'originaria destinazione del fondo costituisce inadempimento di rilevante gravità, idoneo a dar luogo alla risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 4 lett. A) del d.l. lgt. N. 157 del 1945. (V 5784/82, mass 423429; (V 2259/81, mass n 412994; (V 1056/76, mass n 379724).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2145, Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4, Legge 15/09/1964 num. 756 art. 6, Legge 15/09/1964 num. 756 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)