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Sez. L, Sentenza n. 2259 del 14/04/1981 (Rv. 412994 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITA - CONCETTO DI INADEMPIENZA EX ART 1455 COD CIV - SUPERAMENTO - VIOLAZIONE DELLE REGOLE DELLA BUONA TECNICA AGRARIA, MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE DELLA COSA O VIOLAZIONE DEGLI IMPEGNI CONTRATTUALI - RILEVANZA - VALUTAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412994-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITA - CONCETTO DI INADEMPIENZA EX ART 1455 COD CIV - SUPERAMENTO - VIOLAZIONE DELLE REGOLE DELLA BUONA TECNICA AGRARIA, MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE DELLA COSA O VIOLAZIONE DEGLI IMPEGNI CONTRATTUALI - RILEVANZA - VALUTAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

In materia di contratti agrari, l'inadempienza che giustifica la risoluzione e che travolge il diritto dell'affittuario coltivatore diretto alla proroga legale e solo quella grave (art 4 lettera d) dllt 5 aprile 1945 n 157), cioe quella che, superando il concetto di inadempienza rilevante ex art 1455 cod civ, incide in misura superiore alla norma sulla attuazione del rapporto. La valutazione dell'importanza di tale inadempienza, che puo configurarsi in quanto l'affittuario abbia disatteso le regole della buona tecnica agraria o abbia mutato la destinazione della cosa, oppure abbia violato gli impegni assunti con il contratto, al fine di dedurne la gravita, costituisce accertamento di fatto, riservato al giudice del merito ed insindacabile in Sede di legittimita, ove sia formato su motivazioni adeguata ed immune da vizi logici. (V 4596/76, mass n 383347).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Decreto Legge 05/04/1945 num. 157 art. 4 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)