Sez. 3, Sentenza n. 1056 del 24/03/1976 (Rv. 379724 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - GRAVE INADEMPIMENTO - AFFITTO - DIVIETO CONTRATTUALE DI SOSTITUZIONE DELLE COLTURE - INOSSERVANZA - GRAVE INADEMPIMENTO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE DELLA PROROGA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - GRAVE INADEMPIMENTO - AFFITTO - DIVIETO CONTRATTUALE DI SOSTITUZIONE DELLE COLTURE - INOSSERVANZA - GRAVE INADEMPIMENTO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE DELLA PROROGA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.*
Ai sensi dell'art 4, lettera a), del dllt 5 aprile 1945, n 157, la proroga legale dei contratti agrari non e ammessa se il coltivatore si rende colpevole di grave inadempimento alla fedelta nell'esecuzione del contratto. Pertanto, la sostituzione della coltivazione ortilizia con quella floreale, compiuta dall'affittuario, mutando stabilmente la destinazione economica del fondo e violando un'espressa clausola contrattuale, che tale sostituzione vieta tassativamente, per quanto rappresenti pur sempre un'attivita agraria, costituisce, tuttavia, un grave inadempimento che impedisce la proroga e legittima la risoluzione del contratto. (Conf 2841/72, mass n 360545).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1615, Cod. Civ. art. 1618, Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)