Sez. 3, Sentenza n. 6416 del 01/07/1998 (Rv. 516839 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE | Controricorso contenente ricorso incidentale - Notificazione dello stesso non al domicilio eletto in Roma ma presso il difensore costituito per il giudizio di merito - Nullità - Presentazione di controricorso ex comma quarto dell'art. 371 - Sanatoria della nullità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE
La notificazione del controricorso contenente ricorso incidentale, eseguita non nel domicilio eletto del ricorrente principale in Roma ma presso il difensore costituito nel precedente giudizio di merito concreta una semplice nullità, sanabile ex tunc, ex art. 156 terzo comma cod. proc. civ., in conseguenza dell'avvenuta presentazione da parte del ricorrente principale di un controricorso al ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 371 quarto comma, dello stesso codice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)