Sez. L, Sentenza n. 21081 del 09/10/2007 (Rv. 599927 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 - Ricorso amministrativo - Silenzio rigetto - Natura sostanziale - Esclusione - Mero presupposto per la proposizione del ricorso giurisdizionale - Conseguenze - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO
In tema di ricorso amministrativo avverso provvedimento di diniego di indennizzo per epatite post trasfusionale ai sensi della legge n. 210 del 1992, il decorso del termine di tre mesi dalla presentazione del ricorso amministrativo - che determina la formazione del silenzio rigetto - non consuma il potere dovere dell'amministrazione di provvedere sulla domanda, ma produce solo effetti processuali, in quanto abilita il ricorrente gerarchico a scegliere tra la immediata proposizione di un ricorso giurisdizionale contro il provvedimento contestato, nei termini di decadenza, e la successiva impugnativa della eventuale decisione gerarchica tardiva, ove lesiva. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestivo il ricorso giurisdizionale proposto entro il termine dell'anno computato a decorrere dalla comunicazione della decisione del rigetto gerarchico, benché questa sia stata assunta oltre la scadenza del termine di tre mesi dal ricorso amministrativo).
Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)