Sez. L, Sentenza n. 1272 del 30/01/2012 (Rv. 620904 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Danno da emotrasfusione - Indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992 - Termine annuale per la proposizione della domanda giudiziale - Natura perentoria - Fondamento.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema d'indennizzo per emotrasfusione, il termine annuale per la proposizione della domanda giudiziale, di cui all'art. 5, comma 3, della legge 25 febbraio 1992 n. 210, ha natura perentoria, come può desumersi dall'espressione con cui il legislatore ha indicato che, decorso lo stesso, la tutela giurisdizionale non è più esperibile, intendendo così devolvere al ricorrente la scelta di esperire l'azione davanti al giudice ordinario entro un anno dalla mera scadenza del termine previsto per la comunicazione della decisione del ricorso amministrativo, o entro un anno dalla comunicazione della decisione di quest'ultimo, posto, altresì, che la ratio dell'art. 5 citato risponde all'interesse della collettività di non procrastinare nel tempo le decisioni in relazione a domande che devono scontare sia il tempo per l'esame in sede amministrativa che quello in sede giurisdizionale. Né, per sostenere la natura ordinatoria del suddetto termine, può ritenersi consentita l'applicazione, in analogia, di più lunghi termini di decadenza previsti da disposizioni come l'art. 3, comma 1, della stessa legge n. 210 del 1992, in quanto detta disposizione, per la sua specialità, risulta insuscettibile d'interpretazione analogica o anche estensiva.
Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 5 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)