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Sez. L, Sentenza n. 7141 del 09/05/2003 (Rv. 562838 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati - Disciplina ex lege 25 luglio 1997, n. 238 - Indennizzo aggiuntivo - Termine per farne richiesta - Perentorietà - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562838-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, il termine per richiedere l'integrazione della somma aggiuntiva dell'indennizzo previsto in favore dei soggetti danneggiati dalla legge n. 210 del 1992, fissato dalla legge n. 238 del 1997 (istitutiva di tale indennità integrativa) al 30 settembre 1997, deve ritenersi, della legge sul punto, avente natura ordinatoria e non perentoria.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 32, Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 CORTE COST., Legge 25/07/1997 num. 238 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)