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Sez. 1, Sentenza n. 5563 del 06/03/2009 (Rv. 607503 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - APPELLO | Ricorso per cassazione - Termine - Decorrenza dalla comunicazione della sentenza - Rilevanza dell'avvenuta notifica della sentenza impugnata - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607503-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - APPELLO

Il termine per la proposizione del ricorso per cassazione contro la sentenza di omologazione del concordato fallimentare decorre nei confronti delle parti costituite, ai sensi dell'art. 131 l. fall. (nel testo risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 255 del 1974 ed applicabile "ratione temporis") dalla data della comunicazione del deposito della sentenza impugnata, restando, al contrario, irrilevante la, pur avvenuta, notificazione della sentenza medesima.

Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 17 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 131 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)