Sez. 3, Sentenza n. 3976 del 27/11/1975 (Rv. 378263 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELLO ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DI OBBLIGAZIONI LIQUIDE ED ESIGIBILI - AL DOMICILIO DEL CREDITORE - DI OBBLIGAZIONI ILLIQUIDE - AL DOMICILIO DEL DEBITORE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO - POTERI DEL GIUDICE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELLO ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DI OBBLIGAZIONI LIQUIDE ED ESIGIBILI - AL DOMICILIO DEL CREDITORE - DI OBBLIGAZIONI ILLIQUIDE - AL DOMICILIO DEL DEBITORE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO - POTERI DEL GIUDICE.*
La norma dell'art 1182, terzo comma, cod civ, secondo la quale l'obbligazione avente a oggetto una somma di danaro va adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza, si riferisce alle sole obbligazioni pecuniarie derivanti da titolo legale o convenzionale che ne abbia stabilito la misura e la scadenza, e cioe ai soli crediti liquidi ed esigibili. Quando, invece, la obbligazione, pur avendo a oggetto una somma di danaro, deve essere accertata e liquidata dalle parti o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione la norma dell'art 1182, quarto comma, cod civ, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza. A tal fine il giudice, ad evitare che l'attore possa artificiosamente determinare la Competenza dell'autorita giudiziaria del luogo del proprio domicilio prospettando e configurando come richiesta di somma liquida ed esigibile una domanda che invece tale non e, deve procedere ad un'indagine la quale, ancorche limitata alla delibazione della domanda, deve essere compiuta in termini adeguati.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)