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Sez. 2, Sentenza n. 6177 del 20/11/1981 (Rv. 416951 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELLO ADEMPIMENTO - OBBLIGAZIONE PECUNIARIA - ADEMPIMENTO AL DOMICILIO DEL CREDITORE AL TEMPO DELLA SCADENZA - CONDIZIONI - LIQUIDITÀ DELL'OBBLIGAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416951-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELLO ADEMPIMENTO - OBBLIGAZIONE PECUNIARIA - ADEMPIMENTO AL DOMICILIO DEL CREDITORE AL TEMPO DELLA SCADENZA - CONDIZIONI - LIQUIDITÀ DELL'OBBLIGAZIONE.*

Anche al fine dell'individuazione del "forum destinatae solutionis", vale il principio secondo cui l'obbligazione pecuniaria va adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza, ai sensi dell'art. 1182 terzo comma cod. civ., solo quando sia liquida, mentre, in caso contrario, ove non soccorra alcuno dei criteri indicati dal primo comma del citato art. 1182 (convenzione, Usi, natura della prestazione od altre circostanze), il pagamento deve essere eseguito al domicilio del debitore, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo medesimo. (Conf 2693/79, mass n 399010; (Conf 3976/75, mass n 378263).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)