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Sez. 2, Sentenza n. 2693 del 11/05/1979 (Rv. 399010 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELLO ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1979-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399010-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELLO ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Il principio secondo cui l'obbligazione pecuniaria va adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza, puo essere applicato solo se l'ammontare della prestazione sia stabilito in base a un titolo convenzionale o giudiziale e si tratti di crediti liquidi ed esigibili, la cui Determinazione non richieda alcuna indagine sul quantum, ma possa compiersi mediante un semplice calcolo aritmetico, mentre, in caso contrario, si applica il quarto comma dell'art 1182 cod civ e la Competenza deve determinarsi con riferimento al domicilio del debitore. (Conf 3976/75, mass n 378263).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)