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Sez. L, Sentenza n. 2397 del 06/03/1987 (Rv. 451578 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE - DIRITTO ALLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER LE MANSIONI EFFETTIVAMENTE SVOLTE - PRESCRIZIONE - TERMINI E DECORRENZA RISPETTIVI - STABILITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO - SUSSISTENZA - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1987-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451578-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE - DIRITTO ALLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER LE MANSIONI EFFETTIVAMENTE SVOLTE - PRESCRIZIONE - TERMINI E DECORRENZA RISPETTIVI - STABILITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO - SUSSISTENZA - REQUISITI.*

Mentre la prescrizione ordinaria, cui soggiace il diritto ad una superiore qualifica, decorre comunque in pendenza del rapporto di lavoro, la prescrizione quinquennale, cui soggiace il diritto alle differenze retributive per le mansioni (superiori) effettivamente svolte, resta sospesa in costanza del rapporto di lavoro solo se tale rapporto non sia assistito da garanzie di stabilità. Al riguardo, deve considerarsi stabile ogni rapporto che, indipendentemente dal carattere pubblico o privato del datore di lavoro, sia regolato da una disciplina che, sul piano sostanziale, condizioni la legittimità e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo e correttamente, pertanto, l'inizio della stabilità del rapporto è fatto coincidere con l'entrata in vigore della legge n. 300 del 1970, data la maggiore incisività (rispetto a quelli previsti dall'art. 8 della legge n. 604 del 1966) degli effetti che l'art. 18 dello statuto attribuisce all'ordine di reintegrazione, senza che rilevi - ai fini dell'esclusione della stabilità - il fatto che detto ordine sia insuscettibile di esecuzione forzata. (V 5654/85, mass n 442848; (V 5654/85, mass n 442849; (V 708/85, mass n 438915; (Conf 210/84, mass n 432469).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 n. 4, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)