Sez. L, Sentenza n. 708 del 02/02/1985 (Rv. 438915 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE - CREDITI DI LAVORO - PRESCRIZIONE IN COSTANZA DI RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE - CREDITI DI LAVORO - PRESCRIZIONE IN COSTANZA DI RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
In conseguenza della pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 2948 n. 4 cod. civ. (sentenze n. 63 del 1966 e n. 174 del 1972 della Corte costituzionale) la prescrizione dei crediti di lavoro decorre in costanza di rapporto quando questo sia assistito dalla garanzia di stabilità, che si realizza in generale allorché il posto di lavoro è oggetto della cosiddetta tutela reale prevista dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori. (Conf 4892/84, mass n 436792; (Conf 1073/84, mass n 433229; (Conf 117/84, mass n 432375; (Conf 452/83, mass n 425238).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)