Sez. 3, Sentenza n. 422 del 03/12/1999 Ud. (dep. 17/01/2000) Rv. 215159 - 01
ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Delega a terzi per l'ottemperanza degli obblighi di legge - Condizioni di validità.
ACQUE
In materia di tutela dall'inquinamento la delega di funzioni, per potere agire quale scriminante della responsabilità penale, deve essere accompagnata dalle seguenti condizioni: a) la natura formale ed espressa, ovvero una delega scritta; b) la natura non occasionale, ma strutturale, nel senso della conformità alle norme statuarie previa adozione secondo le procedure e da parte degli organi competenti; c)la specificità, nel senso di un puntuale contenuto; d) la pubblicità; e)l'effettivo trasferimento di poteri decisionali in capo al delegato, con la attribuzione di una completa autonomia di gestione e con piena e completa disponibilità economica; f) le dimensioni dell'impressa, tali da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità; g) la capacità ed idoneità tecnica del soggetto delegato; h) l'insussistenza di una richiesta di intervento da parte del delegato; i) la mancata conoscenza della negligenza o sopravvenuta inidoneità del delegato; l) che l'inquinamento non derivi da cause strutturali dovute ad omissioni di scelte generali; m) la natura eccezionale della delega e la necessità di una prova rigorosa della osservanza di tutte le condizioni di legge.
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 CORTE COST., Decreto Legge 11/05/1999 num. 152 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)