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Sez. 5 - , Sentenza n. 26080 del 02/05/2019 Cc. (dep. 12/06/2019) Rv. 276141 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE | Revoca di misura cautelare personale – Successiva applicazione provvisoria di una misura di sicurezza ex art. 312 cod. proc. pen. – Applicabilità della disciplina ex art. 299 cod. proc. pen. – Esclusione – Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-05-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276141-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE

In tema di misure cautelari, nel caso in cui alla revoca di una misura cautelare faccia seguito l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza ex art. 312 cod. proc. pen., deve escludersi che i due provvedimenti possano integrare un'unica vicenda cautelare, nella quale il secondo si configuri come sostitutivo del primo, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., attesa la diversità dei presupposti indiziari e funzionali delle due misure, conseguendone che avverso la misura di sicurezza provvisoria sarà proponibile il rimedio del riesame e non l'appello. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale della libertà che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'indagato qualificandola come appello privo dell'enunciazione dei motivi).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 312 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 313 CORTE COST., Cod. Pen. art. 203 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)