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Sez. 5, Sentenza n. 16176 del 23/12/2000 (Rv. 542898 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Acquisizione di prove documentali - Principio dispositivo - Limiti - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542898-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la norma di cui all'art. 7, primo e terzo comma del D.lgs. 546/92 porta ad escludere la rigorosa vigenza del principio dispositivo in materia di prova nel procedimento dinanzi alla competenti commissioni, atteso che l'iniziativa di parte non è un necessario e non surrogabile veicolo per l'acquisizione di documenti. Da ciò consegue, dalla scadenza del termine eventualmente assegnato alla parte per la relativa produzione, non deriva alcuna conseguenza in relazione all'utilizzabilità dei documenti stessi, una volta che gli stessi risultino, comunque, "aliunde" acquisiti.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)