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Sez. 5, Sentenza n. 7129 del 09/05/2003 (Rv. 562828 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Poteri istruttori del giudice tributario ex art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Esercizio - Discrezionalità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562828-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Nel processo tributario, l'esercizio dei poteri di acquisizione d'ufficio attribuiti dall'art. 7, commi primo e terzo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, alle commissioni tributarie costituisce una facoltà discrezionale del giudice, della quale va fatto un uso prudente. Tali poteri istruttori non hanno la funzione di sopperire a deficienze probatorie delle parti - le quali non possono dolersi dell'uso che di essi il giudice abbia fatto -, ma qualora la situazione probatoria sia tale da impedire la pronuncia di una sentenza ragionevolmente motivata senza acquisire d'ufficio determinate prove, è illegittimo il rifiuto del giudice tributario di utilizzare i detti poteri (nella specie, la S.C. ha rigettato la censura relativa al mancato uso dei poteri di ufficio del giudice tributario a fronte dell'allegazione di parte di un incendio che aveva danneggiato un immobile, incidendo sull'imponibile ai fini dell'imposta di registro in occasione della successiva vendita, ed a fronte della contestazione, da parte dell'amministrazione finanziaria, dell'anteriorità dell'evento rispetto al trasferimento del bene, ritenendo essere onere della parte - non assolto nel caso in esame - provare, con le opportune produzioni, l'avvenuto incendio, l'epoca e la sua consistenza).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)