Sez. L, Sentenza n. 9117 del 29/08/1995 (Rv. 493786 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - ORDINANZA DI AMMISSIONE | Di non ammissione per inverosimiglianza dei fatti allegati o per supposto esito negativo della prova - Illogicità della motivazione - Configurabilità - Sindacato in sede di legittimità - Ammissibilità.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - ORDINANZA DI AMMISSIONE
L'ammissione della prova testimoniale non può essere negata a motivo dell'inverosimiglianza dei fatti allegati o, comunque, del supposto esito negativo della prova stessa, sicché nelle suddette ipotesi il mancato esercizio da parte del giudice di merito dei poteri istruttori è sindacabile in sede di legittimità, sotto il profilo dell'illogicità della motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 245
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)