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Sez. L, Sentenza n. 9117 del 29/08/1995 (Rv. 493786 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - ORDINANZA DI AMMISSIONE | Di non ammissione per inverosimiglianza dei fatti allegati o per supposto esito negativo della prova - Illogicità della motivazione - Configurabilità - Sindacato in sede di legittimità - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493786-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - ORDINANZA DI AMMISSIONE

L'ammissione della prova testimoniale non può essere negata a motivo dell'inverosimiglianza dei fatti allegati o, comunque, del supposto esito negativo della prova stessa, sicché nelle suddette ipotesi il mancato esercizio da parte del giudice di merito dei poteri istruttori è sindacabile in sede di legittimità, sotto il profilo dell'illogicità della motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 245

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)