Sez. 2, Sentenza n. 282 del 14/01/1997 (Rv. 501723 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - TERMINE - IN GENERE | Termine per la formulazione dei capitoli e l'indicazione dei testi - Concessione - Potere discrezionale del giudice - Configurabilità - Mancato esercizio - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - TERMINE - IN GENERE
La concessione da parte del giudice di un termine per la formulazione delle indicazioni relative ai capitoli di prova testimoniale ed alle persone da interrogare costituisce esplicazione di una facoltà meramente discrezionale che come tale, essendo esercitata dal giudice in base ad un criterio di opportunità e di prudente apprezzamento delle esigenze istruttorie, non abbisogna neanche di essere giustificata con apposita motivazione ed il mancato esercizio di tale facoltà non è sindacabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)