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Sez. 2, Sentenza n. 3293 del 14/07/1989 (Rv. 463364 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - TERMINE - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) - TERMINE ESSENZIALE - ACCERTAMENTO - ESPRESSIONE "ENTRO E NON OLTRE" - CLAUSOLA DI STILE.*
Stato
decisa il 1989-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463364-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - TERMINE - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) - TERMINE ESSENZIALE - ACCERTAMENTO - ESPRESSIONE "ENTRO E NON OLTRE" - CLAUSOLA DI STILE.*

Ancorché il termine che sia essenziale può non perdere questa qualità per effetto d'una proroga consensuale, tuttavia, in difetto di altri elementi interpretativi contrari, una proroga reiterata può costituire indizio dell'originaria intenzione delle parti di non considerare essenziale il termine (nella specie, inserito nel contratto preliminare per la stipulazione di quello definitivo), che l'espressione "entro e non oltre" per sè non vale a far qualificare essenziale trattandosi di locuzione di stile o d'uso, inidonea ad esprimere il significato dell'improrogabilità. (Conf 4226/87, mass n 452978, sulla prima parte; (Conf 1629/87, mass n 451035, sulla terza parte; (Conf 2870/83, mass n 427789, sulla terza parte; (Conf 456/76, mass n 379110, sulla seconda parte; (Conf 934/72, mass n 357197, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1457

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)