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Sez. 2, Sentenza n. 268 del 04/02/1971 (Rv. 349730 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - REGOLAMENTO DI CONFINI - DIFFERENZA RISPETTO ALLA RIVENDICAZIONE - PRESUPPOSTO DELL'AZIONE DI REGOLAMENTO - INCERTEZZA DEL CONFINE - DOMANDA DI RILASCIO DEL TERRENO POSSEDUTO DAL CONVENUTO - IRRILEVANZA - DEDUZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DI UNA CONVENZIONE SUI CONFINI - ATTINENZA ALLA RIVENDICAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349730-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - REGOLAMENTO DI CONFINI - DIFFERENZA RISPETTO ALLA RIVENDICAZIONE - PRESUPPOSTO DELL'AZIONE DI REGOLAMENTO - INCERTEZZA DEL CONFINE - DOMANDA DI RILASCIO DEL TERRENO POSSEDUTO DAL CONVENUTO - IRRILEVANZA - DEDUZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DI UNA CONVENZIONE SUI CONFINI - ATTINENZA ALLA RIVENDICAZIONE - INSUSSISTENZA.*

L'art 950 cod civ concede l'Azione di regolamento di confini per eliminare la incertezza dei confini medesimì incertezza che puo essere non solo oggettiva, quale effetto della promiscuita del possesso di una zona confinaria, ma anche soggettiva, quando l'attore ritiene che il confine apparente non costituisca il vero limite fra i due fondi, e chieda al giudice la Determinazione di esso in base ai rispettivi titoli di acquisto derivativi, che non vengono in discussione. Di conseguenza l'Azione non muta natura se l'attore, sostenendo che l'apparente confine non e quello esatto per essere avvenuta una usurpazione ai suoi danni, chieda l'accertamento dell'esatto tracciato, previa Determinazione quantitativa dei rispettivi diritti di proprieta e, quale conseguenza dell'istanza principale, domandi eventualmente il rilascio della zona di terreno che, pur essendo di sua proprieta, risulti invece posseduta dal contraddittore. Parimenti non si invade il campo della revindica, ma si rimane sempre in tema di regolamento di confini, quando il convenuto non contesti il titolo di proprieta dell'attore, ma opponga che l'incertezza e stata eliminata con una convenzione fra le parti, e in base a tale negozio contesti la sussistenza di una incertezza soggettiva sull'individuazione del confine. (V 2768'68, mass n 335389' 1969'68, mass n 333993).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 950, Cod. Civ. art. 948

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)