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Sez. 2, Sentenza n. 1969 del 17/06/1968 (Rv. 333993 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - REGOLAMENTO DI CONFINI - DIFFERENZA RISPETTO ALLA RIVENDICAZIONE - ESTREMI - ISTANZA DI RILASCIO DELLA ZONA DI TERRENO CONTROVERSA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1968-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333993-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - REGOLAMENTO DI CONFINI - DIFFERENZA RISPETTO ALLA RIVENDICAZIONE - ESTREMI - ISTANZA DI RILASCIO DELLA ZONA DI TERRENO CONTROVERSA - IRRILEVANZA.*

Presupposto dell'Azione di regolamento di confini e che non si faccia questione in ordine alla proprieta dei fondi limitrofi, appartenenti a diversi proprietari, ma soltanto sull'esatto tracciato della linea di demarcazione tra i fondi medesimi. Tale Azione e diretta ad eliminare una situazione di incertezza sul confine, che puo essere sia di carattere oggettivo (possesso promiscuo della zona di confine) sia di carattere soggettivo (contestazione della esattezza della linea di confine esistente, da accertare in giudizio nella impossibilita di indicare l'esatto tracciato). L'Azione di revindica presuppone invece la certezza del confine ed involge una questione di appartenenza di una determinata zona di terreno, della quale l'attore, assumendosi proprietario, si faccia a chiedere in via principale il rilascio sicche la controversia riflette la validita e l'efficacia dei titoli di acquisto rispettivamente fatti valere dalle parti in relazione alla superficie di terreno contestata. Ai fini della differenzazione tra le due azioni, non ha Rilevanza il fatto che sia controversa l'appartenenza all'uno o all'altro dei proprietari confinanti di una zona intermedia di terreno, anche se gia individuata, posseduta dal convenuto e fatta oggetto di istanza di rilascio, dato che tale istanza si atteggia come corollario di quella principale tendente al regolamento del confine e di questa costituisce una conseguenza logica e necessaria. (V n. 2191-67, massima n.329355 n.2215-66 massima n.324327, n.894-66, massima n.321777.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 950

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)