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Sez. 3, Sentenza n. 22110 del 12/02/2015 Cc. (dep. 27/05/2015) Rv. 263661 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO | Somma di denaro - Corpo del reato - Necessità per l'accertamento dei fatti - Esclusione - Eccezione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263661-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO

Una somma di denaro non può essere sottoposta a sequestro per esigenze probatorie in assenza di specifici elementi dai quali sia desumibile che la prova del reato discende non dal semplice accertamento dell'esistenza di un quantitativo di denaro che costituisce corpo del reato, ma dal denaro stesso nella sua materialità, come ad esempio per le particolari caratteristiche delle monete o delle banconote. (Fattispecie relativa a somma di denaro qualificata come corpo del reato di esercizio di raccolta abusiva di scommesse).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 13/12/1989 num. 401 art. 4 com. 4 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)