Sez. 6, Sentenza n. 19771 del 09/04/2009 Cc. (dep. 08/05/2009) Rv. 243670 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO | Somma di denaro - Corpo del reato di traffico di stupefacenti - Necessità per l'accertamento dei fatti - Esclusione.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO
Una somma di danaro, qualificata come corpo del reato di traffico di stupefacenti, ai sensi dell'art. 253 cod. proc. pen., non può essere sottoposta a sequestro per esigenze probatorie, in quanto la prova del reato non discende dalla "res" sequestrata, ma dagli atti di indagine circa il suo rinvenimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, DPR 09/10/1990 num. 390 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)