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Sez. 1, Sentenza n. 3881 del 08/06/1988 (Rv. 459071 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IMPUGNAZIONE - LEGITTIMAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE - DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO - AZIONE DI NULLITÀ - LEGITTIMAZIONE DEL SOCIO - CONDIZIONI - QUALITÀ DI SOCIO AL MOMENTO DELLA IMPUGNAZIONE PERMANENTE FINO ALLA DECISIONE - SUFFICIENZA - MANCANZA DI DETTA QUALITÀ ALL'EPOCA DELLA DELIBERAZIONE O NEL PERIODO ANTERIORE ALLA DOMANDA - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459071-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IMPUGNAZIONE - LEGITTIMAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE - DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO - AZIONE DI NULLITÀ - LEGITTIMAZIONE DEL SOCIO - CONDIZIONI - QUALITÀ DI SOCIO AL MOMENTO DELLA IMPUGNAZIONE PERMANENTE FINO ALLA DECISIONE - SUFFICIENZA - MANCANZA DI DETTA QUALITÀ ALL'EPOCA DELLA DELIBERAZIONE O NEL PERIODO ANTERIORE ALLA DOMANDA - IRRILEVANZA - LIMITI.*

L'Azione di nullità delle deliberazioni di una società, contemplata dall'art. 2379 cod. civ. (e sottratta al termine ed alle modalità fissate dagli artt. 2377 e 2378 cod. civ. per l'Azione di annullamento), spetta a chiunque vi abbia interesse, e, quindi in caso di deliberazione di approvazione del bilancio, a chiunque subisca o possa subire un concreto pregiudizio per effetto dell'inesattezza od incompletezza dei dati forniti dal bilancio medesimo. In tale ipotesi, pertanto, la qualità di socio, che sussista al momento dell'impugnazione per nullità e persista fino alla decisione (ancorché in relazione alla titolarità di azioni diverse da quelle originarie), determina di per sè la legittimazione e l'interesse a far valere detta nullità, indipendentemente dall'eventuale Mancanza della qualità stessa all'epoca della deliberazione denunciata o comunque nel periodo anteriore alla domanda (salva restando, ai diversi fini dell'effettiva sussistenza ed entità del danno, la Rilevanza del fatto che le azioni, in quanto acquistate dopo la delibera nulla, abbiano già scontato nel prezzo la negativa incidenza). (V 1699/85, mass n 439656).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2378, Cod. Civ. art. 2739

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)