Sez. 3, Sentenza n. 6116 del 12/03/2013 (Rv. 625484 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Erronea identificazione dell'oggetto del contratto nel preliminare comunicato al prelazionante - Conseguenze nei rapporti tra promittente alienante e promissario acquirente, nonché nei rapporti con il titolare del diritto di prelazione.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
In tema di prelazione agraria, prevista dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, l'erronea identificazione dell'oggetto del contratto, nel preliminare comunicato all'avente diritto alla prelazione, quando l'errore sia comune al promittente venditore e al promissario acquirente (che concordemente hanno inteso l'oggetto del contratto in parte diverso - e, segnatamente, minore - rispetto a quello descritto nell'atto), determina, sul piano dei rapporti interni tra i contraenti, non un errore ostativo che rende annullabile il contratto, bensì una mancanza di consenso sulla promessa vendita di una parte del bene, con la conseguenza che i contraenti non possono ritenersi vincolati al trasferimento anche di quella porzione che avevano, invece, univocamente e congiuntamente inteso escludere. Nondimeno, sul piano dei rapporti con l'avente diritto alla prelazione, poiché il medesimo contratto oggetto di "denuntiatio" integra nei suoi confronti una proposta contrattuale complessa, si applica la disciplina dell'errore ostativo unilaterale, con l'ulteriore conseguenza che accertata dal giudice di merito - con apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato - la riconoscibilità dell'errore da cui tale proposta era affetta, risulta annullabile il contratto conclusosi "ipso iure", in virtù del positivo riscontro da parte dell'avente diritto alla prelazione alla comunicazione del preliminare, tra costui ed il promittente venditore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1431, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)