Sez. 3, Sentenza n. 22177 del 20/10/2009 (Rv. 609527 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Riscatto agrario - Natura di diritto potestativo - Sussistenza - Conseguenze - Sostituzione "ex tunc" del retraente nella posizione giuridica del terzo - Trasferimento di proprietà - Efficacia - "Condicio iuris" del pagamento del prezzo - Criteri - Mancato pagamento - Effetti.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO
L'esercizio del diritto di riscatto agrario - che l'art. 8, quinto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, configura come un diritto potestativo - comporta la sostituzione "ex tunc" del retraente nella posizione giuridica del terzo acquirente del fondo, retrattato, il cui consenso non è richiesto per il verificarsi di detta sostituzione (subendone "ipso iure" gli effetti); tuttavia l'efficacia del trasferimento di proprietà resta sospesa fino al pagamento del prezzo di acquisto del bene, nel senso che l'acquisto da parte del retraente è sottoposto ad una "condicio iuris" sospensiva, con la conseguenza che l'omesso pagamento comporta il mancato verificarsi degli effetti del riscatto.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1353
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)