Sez. 3, Sentenza n. 15531 del 07/12/2000 (Rv. 542529 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Effetto - Acquisto diretto dell'immobile del proprietario venditore - Condizione sospensiva dell'effettivo pagamento del prezzo - Configurabilità.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO
In tema di riscatto agrario l'acquisto diretto da parte del retraente dell'immobile del proprietario venditore (acquisto che si verifichi "ipso iure" per effetto della dichiarazione di riscatto, atto unilaterale recettizio da parte dell'avente diritto) è sottoposto alla condizione sospensiva dell'effettivo pagamento del prezzo. Il mancato avveramento di detta condizione restituisce al proprietario la libera disponibilità del fondo.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)