Sez. 3, Sentenza n. 44090 del 09/11/2011 Cc. (dep. 29/11/2011) Rv. 251325 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI | Dolo o colpa grave - Silenzio serbato dall'indagato in sede di interrogatorio - Legittimo esercizio del diritto di difesa - Rilevanza ai fini del dolo o colpa grave - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave qualora l'interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare. (In motivazione la Corte ha precisato che non può ritenersi determinante, a tal fine, la mancata negazione della veridicità di dichiarazioni accusatorie conseguente alla scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)