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Sez. U, Sentenza n. 43 del 13/12/1995 Cc. (dep. 09/02/1996) Rv. 203636 - 01

Misure cautelari - Personali - Riparazioni per l'ingiusta detenzione - In genere | Dolo o colpa dell'interessato - Valutazione dell'attività precedente e successiva all'emissione della misura - Necessità.
Stato
decisa il 1995-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203636-01

Misure cautelari - Personali - Riparazioni per l'ingiusta detenzione - In genere

Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione (art. 314 cod. proc. pen.), il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa all'indennizzo data dall'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato nella produzione dell'evento costitutivo del diritto (l'emissione del provvedimento coercitivo), deve valutare la condotta da questi tenuta sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo della libertà e, più in generale, a quello della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico, con la precisazione che la valutazione dei comportamenti successivi a tale conoscenza deve essere effettuata con particolare cautela, dovendosi sempre, e con adeguato rigore, avere rispetto per le strategie difensive che abbia ritenuto di adottare (quale che possa esserne la ragione) chi è stato ingiustamente privato della libertà personale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)