Sez. 1, Sentenza n. 13919 del 02/08/2012 (Rv. 623717 - 01)
ELEZIONI - REGIONALI | Candidato eletto - Obbligo di rendiconto - Limitazione alle spese sostenute - Esclusione - Estensione ai contributi e servizi - Necessità - Fattispecie in tema di onere della prova.
ELEZIONI - REGIONALI
In tema di sanzioni amministrative in materia elettorale, l'obbligo, stabilito dall'art. 7, comma sesto, della l. 513 del 1993, di allegare alla dichiarazione da presentare agli organi competenti "un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute", al fine di assicurare trasparenza sulle fonti di finanziamento dei candidati nelle campagne elettorali, non è limitato alle spese sostenute direttamente dal candidato eletto, ma comprende tutti i contributi e servizi, anche provenienti da terzi, perché destinati o comunque oggettivamente utilizzati per la campagna elettorale, con eccezione per quelli provenienti da persone fisiche e di importo e valore complessivamente non superiore ad euro 20.000, 00. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito, che aveva ritenuto fosse onere del ricorrente - e non dell'eletto - di individuare concretamente le persone fisiche o giuridiche erogatrici dei contributi e dei servizi).
Riferimenti normativi: Legge 05/07/1982 num. 441 art. 2, Legge 12/10/1993 num. 515 art. 7, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)