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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15988 del 29/07/2015 (Rv. 636315 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | IVA all'importazione - Assolvimento con le modalità previste per l'IVA intracomunitaria - Conseguenze - Applicabilità delle sanzioni- Legittimità - Richiesta di un nuovo pagamento dell'imposta - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636315-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE

In tema d'IVA, l'assolvimento dell'IVA all'importazione (da effettuarsi al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana) con le modalità previste per l'IVA intracomunitaria e, cioè, al momento dall'estrazione dal deposito fiscale e col metodo dell'inversione contabile, pur costituendo una violazione della disciplina e legittimando l'applicazione delle sanzioni, non consente al fisco di chiedere nuovamente il pagamento del tributo, in ragione del generale divieto di duplicazione, trattandosi della stessa imposta, pur se assoggettata a termini e a modalità diverse di riscossione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 69, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)