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Sez. 3, Sentenza n. 12833 del 19/11/1999 (Rv. 531297 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Forma - Manifestazione tacita di volontà - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1999-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531297-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

Il riconoscimento del diritto che, a norma dell'art. 2944 cod. civ., interrompe la prescrizione non coincide necessariamente con quello di cui all'art. 1988 cod.civ., potendo estrinsecarsi non solo in una dichiarazione esplicita, ma anche in qualsiasi altro fatto, compresa una manifestazione tacita di volontà, che implichi, comunque, l'ammissione dell'esistenza del diritto della controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)