Sez. 3, Sentenza n. 12833 del 19/11/1999 (Rv. 531297 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Forma - Manifestazione tacita di volontà - Ammissibilità.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
Il riconoscimento del diritto che, a norma dell'art. 2944 cod. civ., interrompe la prescrizione non coincide necessariamente con quello di cui all'art. 1988 cod.civ., potendo estrinsecarsi non solo in una dichiarazione esplicita, ma anche in qualsiasi altro fatto, compresa una manifestazione tacita di volontà, che implichi, comunque, l'ammissione dell'esistenza del diritto della controparte.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)