Sez. 1, Sentenza n. 10939 del 07/10/1992 (Rv. 478795 - 01)
Prescrizione civile - Interruzione - Atti interruttivi - Riconoscimento del diritto | Da parte di un organo di un ente a struttura articolata privo di rappresentanza esterna - Validità - Estremi.
Prescrizione civile - Interruzione - Atti interruttivi - Riconoscimento del diritto
Il riconoscimento del diritto che, a norma dell'art. 2944 cod. civ., interrompe la prescrizione e che può estrinsecarsi non solo in una dichiarazione esplicita, ma anche in qualsiasi fatto che implichi comunque l'ammissione dell'esistenza del diritto dell'altra parte, costituisce un atto non eccedente l'ordinaria amministrazione. Pertanto, in virtù del principio dell'apparenza del diritto e della tutela dell'affidamento del terzo, in un ente a struttura articolata, va riconosciuta efficacia interruttiva anche ad un tale atto posto in essere dall'organo cui è attribuita la cura degli interessi ai quali l'atto stesso si connette, ancorché non abbia la rappresentanza esterna dell'ente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)