Sez. 2, Sentenza n. 1391 del 18/02/1985 (Rv. 439442 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE - STESSA EFFICACIA PROBATORIA DELL'ORIGINALE - CONDIZIONI - MANCATO DISCONOSCIMENTO FORMALE - VOLONTÀ DI DISCONOSCERE IL DOCUMENTO - REQUISITI.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE - STESSA EFFICACIA PROBATORIA DELL'ORIGINALE - CONDIZIONI - MANCATO DISCONOSCIMENTO FORMALE - VOLONTÀ DI DISCONOSCERE IL DOCUMENTO - REQUISITI.*
La copia fotostatica o fotografica di un documento (nella specie: di assegni bancari) ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, quando non sia formalmente disconosciuta dalla parte contro la quale è prodotta. La volontà di disconoscere il documento, pur non dovendo manifestarsi con formule sacramentali, deve, tuttavia, risultare da un'impugnazione di specifico e chiaro contenuto, tale cioè da potersi da essa desumere gli estremi della negazione della autenticità del documento. (V 2114/78, mass n 391495; (Conf 382/62, mass n 250600; (Conf 1052/61; (Conf 2891/60; (Conf 3580/57; (Conf 2621/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 212
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)