Sez. 3, Sentenza n. 6509 del 20/03/1987 Ud. (dep. 21/05/1987) Rv. 176025 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - CIRCOSTANZE - IN GENERE - FALSA FATTURAZIONE - LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE TRA IPOTESI BASE DEL REATO E CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - CIRCOSTANZE - IN GENERE - FALSA FATTURAZIONE - LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE TRA IPOTESI BASE DEL REATO E CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di falsa fatturazione di cui all'art. 4 n. 5 legge 7 agosto 1982, n. 516, (norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) l'apprezzamento della lieve entità del fatto, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito che, nell'ambito di una valutazione globale della fattispecie sottoposta al suo esame, può riconoscere o negare l'ipotesi attenuata del reato, sulla base di un solo elemento tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., ritenuto prevalente rispetto agli altri (nella specie: entità dell'evasione dell'imposta). Nessun giudizio di comparazione è possibile tra circostanze attenuanti generiche e l'ipotesi-base del reato di cui all'art. 4 n. 5, che non può configurarsi come circostanza aggravante rispetto alla ipotesi di cui all'ultimo comma (lieve entità) dello stesso art. 4.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)