Sez. 3, Sentenza n. 12325 del 22/04/1988 Ud. (dep. 13/12/1988) Rv. 179915 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - EVASIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E SUL VALORE AGGIUNTO - LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - APPLICABILITÀ DI REGOLA COMUNEMENTE ADOTTATA PER ALTRI ISTITUTI.*
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - EVASIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E SUL VALORE AGGIUNTO - LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - APPLICABILITÀ DI REGOLA COMUNEMENTE ADOTTATA PER ALTRI ISTITUTI.*
Il concetto di lieve entità di cui all'art. 4, secondo comma, decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516 (norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) deve essere inteso alla luce di tutte le caratteristiche oggettive e soggettive del fatto, sotto il profilo del pericolo e dell'offesa, delle modalità della condotta e dell'intensità del dolo, cioè alla luce di tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. in tema di applicazione della pena. Tuttavia, nulla esclude che possa valere la regola comunemente adottata per altri istituti, quali la stessa Determinazione della misura della pena, il porto di oggetti Atti ad offendere (art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110), la ricettazione (art. 648, secondo comma cod. pen.), l'emissione irregolare di assegno bancario (art. 116, primo comma R.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), secondo cui gli elementi indicati nello art. 133 cod. pen. non sono quantità matematiche, ma devono essere vagliati nel loro complesso, sicché non può essere ritenuta mancante di motivazione la sentenza nella quale non si accenni a ciascuno di essi. (Conf mass n 176025; (Conf mass n 158008; (Conf mass n 143320).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 4 com. 2 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)