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Sez. 3, Sentenza n. 6281 del 20/03/1989 Ud. (dep. 27/04/1989) Rv. 181149 - 01

FINANZE E TRIBUTI - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI - FALSA FATTURAZIONE - LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1989-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181149-01

FINANZE E TRIBUTI - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI - FALSA FATTURAZIONE - LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - CRITERI DI VALUTAZIONE.*

In tema di falsa fatturazione, l'apprezzamento della lieve entità del fatto, di cui all'art. 4 secondo comma legge 7 agosto 1982, n. 516 ("norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto"), è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito che, nell'ambito di una valutazione globale della fattispecie sottoposta al suo esame, può riconoscere o negare l'ipotesi attenuata del reato sulla base anche di un solo elemento tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., ritenuto prevalente rispetto ad altri. (V mass n 179915; (Conf mass n 176025).*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1982 num. 516 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)