Sez. U, Sentenza n. 749 del 16/01/2007 (Rv. 593875 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Sospensione feriale - Controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria - Applicabilità - Esclusione - Anche nel giudizio di cassazione.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
L'esclusione delle controversie di lavoro dalla sospensione feriale dei termini processuali si applica anche con riferimento ai giudizi di cassazione; tale principio opera anche nel caso in cui il giudice del lavoro originariamente adito abbia escluso la giurisdizione del giudice ordinario e tale decisione sia impugnata con ricorso per cassazione; poiché il relativo giudizio rappresenta, un ulteriore grado di un processo promosso come causa di lavoro e assoggettato, nelle fasi di merito, al relativo rito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)